Ancora sugli obblighi del fallimento in merito alla bonifica delle aree
Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito la propria linea interpretativa in merito agli obblighi di bonifica, sussistenti in capo al commissario liquidatore del fallimento: infatti, come già affermato, lo status di detentore dei rifiuti secondo il diritto comunitario (derivante dal rapporto di disponibilità tra i beni del patrimonio del fallito e il commissario) ne comporta l’obbligo di messa in sicurezza, rimuovendo gli stessi e destinandoli a smaltimento o recupero. Inoltre, il Giudice ribadisce come tale obbligo rientri nel genus delle precauzioni, non rivestendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, e non richiedendo quindi l’individuazione dell’eventuale responsabile.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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