Chi inquina paga?

23 Ott 2013
23 Ottobre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 16 ottobre 2013 n. 1181, affronta numerose questioni attinenti alla rimozione dei rifiuti versati in una discarica non autorizzata: “Sostenere difatti l’estraneità alla provenienza dei rifiuti illecitamente abbandonati e stoccati nel sito della Sun Oil Italiana Srl, in quanto la ricorrente non avrebbe materialmente posto in essere la condotta tipica descritta dall’art. 192 del Dlgs. n. 152 del 2006, potendo in ogni caso operare in suo favore l’esimente prevista dall’art. 188, comma 3, del Dlgs. n. 152 del 2006, in favore del produttore o detentore di rifiuti munito del formulario controfirmato di cui all’art. 193, di cui la ricorrente è in possesso, significa dimenticare il principio della cosiddetta responsabilità condivisa che discende dall’art.178, comma 3, del Codice dell’Ambiente, laddove considera nella gestione dei rifiuti tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione , utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti.

Sul punto la sentenza n.40 /2009 sull’identica situazione fattuale ha affermato:

“Per chiarezza espositiva è opportuno richiamare testualmente l’art. 188 del Dlgs. n. 152 del 2006, il quale, relativamente agli oneri gravanti sui produttori e detentori di rifiuti dispone che:

1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. 2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;

b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;

e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

Da tale norma risulta che la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento.”

Anche il produttore e il detentore sono pertanto investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento.

Per quanto riguarda più in particolare il produttore o detentore di rifiuti speciali, che sono della tipologia di quelli che la ricorrente ha ceduto, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario.

In caso contrario il produttore e il detentore rispondono del non corretto recupero o smaltimento dei rifiuti (sul punto cfr. Cass. Pen. Sez. III, 16 febbraio 2000, n. 1767; id. 21 gennaio 2000, n. 4957; id. 27 novembre 2003, n. 7746; id. 1 aprile 2004, n. 21588).

Nel caso all’esame – e il dato non è oggetto di contestazioni nel presente giudizio – la Sun Oil Italiana S.r.l, destinatario dei rifiuti, era priva di qualsiasi autorizzazione (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 10 ottobre 2007), e pertanto non può operare la speciale esimente di cui all’art. 188, comma 3, del Dlgs. n. 152 del 2006.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, a causa dell’estensione della suddetta posizione di garanzia che si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente (principio cardine della politica ambientale comunitaria: cfr. l’art. 174, par. 2, del Trattato), la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione (nel caso all’esame la Imec) non vale a trasferire –solo- su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti.

Peraltro, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l’indicazione dell’impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, comma 1, lett. c ed e del Dlgs. n. 152 del 2006), correttamente identificati nella Sun Oil Italiana S.r.l, via Molinara 10 del Comune di Sona, cosicché la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientrava senz’altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti”.

Per quanto concerne la competenza per l’ordine di rimozione de quo, il T.A.R. afferma che: “l’art. 192, comma 3, del D.lgs. n. 152 del 2006, che è norma speciale sopravvenuta rispetto all`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000, attribuisce espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevalendo per il criterio della specialità e quello cronologico sul disposto dell`art. 107, comma 5, del D.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, Sez.V, 25 agosto 2008, n. 4061)”, mentre se dai formulari relativi agli scarichi dei rifiuti è possibile risalire al quantitativo di rifiuti depositato dalle singole ditte il Collegio giunge a ritenere che: “Merita accoglimento invece, come già esposto, la censura con cui si lamenta il difetto di istruttoria e motivazione in relazione alla prescrizione con cui è stata ordinata la rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte.

La determinazione viene motivata con riferimento alla circostanza che i rifiuti conferiti da ciascuna delle ditte produttrici o detentrici non sono separabili dal complesso dei rifiuti presenti.

La censura è fondata, in quanto dai formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati dall’Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori dei medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1181 del 2013

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