In materia di prestazioni sanitarie da parte dei privati

24 Ott 2013
24 Ottobre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. III, con la sentenza del 16 ottobre 2013 n. 1183, si occupa dell’erogazione di prestazioni sanitarie da parte dei privati con oneri a carico del servizio sanitario pubblico, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 23.12.1992 n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), dalla l. r. Veneto 16.08.2002 n. 22 (“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”) e dalla DGRV n. 1765 del 28.08.2012 che, da ultima, adotta lo schema tipo di accordo contrattuale per regolare i rapporti con i soggetti accreditati con il sistema sanitario regionale eroganti le prestazioni specialistiche di tipo ambulatoriale.

In particolare si legge che: “La deliberazione n. 1765 del 28 agosto 2012 dispone che “l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell’azienda, l’erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale” e che “ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell’erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all’Azienda Ulss competente territorialmente. L’Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all’erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza”.

La deliberazione n. 2201 del 6 novembre 2012, ha modificato quest’ultima previsione disponendo che “ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, dev'essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente” ad eccezione delle sole modificazioni della persona del legale rappresentante e della denominazione societaria”.

 Inoltre: “va premesso che i rapporti di autorizzazione e di accreditamento hanno carattere personale, e non sono pertanto suscettibili di essere trasferiti ex se mediante negozi privatistici, in applicazione dell'art 2558 c.c. (cfr. Consiglio di Stato, Sez IV, 28 maggio 2002, n. 2940; Tar Campania, Napoli, Sez I, 27 ottobre 2006, n. 9180).

Possono essere oggetto di cessione, ai sensi dell’art. 1406 c.c., solo a condizione che l’altra parte vi consenta (cfr. Tar Puglia, Bari, 17 febbraio 2009, n. 3246).

Orbene, la disciplina introdotta con la deliberazione n. 2201 del 6 novembre 2012, sotto tale profilo, risulta quindi aver corretto delle imprecisioni e delle contraddittorietà presenti nella precedente deliberazione n. 1765 del 28 agosto 2012, che escludeva dalla necessità di acquisire preventivamente un’apposita autorizzazione anche per attuare delle modifiche potenzialmente idonee a comportare il subentro nell’autorizzazione e nell’accreditamento di soggetti diversi da quelli originari per i quali era stato accertato il possesso dei requisiti richiesti, quali la cessione del ramo d’azienda, la fusione, lo scorporo, o il subentro di altro titolare.

Infatti la deliberazione impugnata, nell’estendere il controllo preventivo anche a mutamenti di questo tipo, risulta essersi limitata ad assicurare che le prestazioni sanitarie con oneri a carico del servizio sanitario siano erogate da soggetti in possesso dei requisiti soggettivi normativamente previsti a tutela degli interessi pubblici coinvolti, mediante l’accertamento della loro permanenza in caso di mutamenti soggettivi.

Va peraltro osservato che in tal modo la Regione non risulta aver violato i principi della riserva di legge relativa e di legalità sostanziale, perché nel caso di specie risulta disciplinato l’esercizio di poteri che, anche se non espressamente contemplati dalla legge, devono ritenersi impliciti nella previsione del Dlgs. n. 502 del 1992 e delle legge regionale n. 22 del 2002 che attribuiscono alla Regione l’accertamento del possesso di specifici requisiti soggettivi necessari per l’autorizzazione, l’accreditamento e la stipula dei contratti.

Una volta ammesso un iniziale regime autorizzatorio e di accreditamento (quest’ultimo riconducibile alle concessioni di un servizio pubblico), va riconosciuta, evidenziandosi un identico interesse pubblico, la configurabilità di un analogo potere in caso di modifiche idonee a far venir meno le caratteristiche soggettive accertate in principio come sussistenti”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1183 del 2013

DGRV n. 1765 del 2012

Allegato A DGRV n. 1765 del 2012

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