Fallimento e rimozione dei rifiuti
Il T.A.R. ricorda che, in seguito al chiarimento operato dall’Ad. Pl. n. 3/2021, anche la curatela fallimentare può essere destinataria dell’obbligo di rimozione dei rifiuti e/o di bonifica del sito inquinato. Nella stessa pronuncia, però, il Collegio sottolinea la diversa natura giuridica intercorrente tra il fallimento e l’amministrazione straordinaria e, soprattutto, ricorda come spetta alla Provincia e non al Comune emettere i provvedimenti suddetti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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