Il curatore fallimentare è tenuto o no alla bonifica dei terreni del fallito inquinati da rifiuti abbandonati
La IV Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione inerente la soggezione o meno del curatore fallimentare agli obblighi di cui all’art. 192 del Codice dell’ambiente, con riferimento ai terreni di proprietà del soggetto fallito.
Secondo una prima tesi, il curatore non è soggetto “subentrante” nei diritti del fallito (cfr. il comma 4 art. cit.), perciò non può essere destinatario del provvedimento che impone la rimozione dei rifiuti, a meno che l’Amministrazione riscontri la sussistenza di una responsabilità univoca e autonoma del suddetto organo fallimentare nell’illecito abbandono.
Secondo una seconda tesi, posto che l’impresa fallita non è più in attività e non può più rimuovere i rifiuti, il relativo obbligo ricade sul curatore nella sua qualità di “detentore” dei rifiuti presenti nel sito industriale (cfr. art. 14, par. 1 della direttiva n. 2008/98/CE), e/o di “gestore” dell’area (cfr. art. 5, co. 1, lett. r-bis Codice dell’ambiente).
Nell’ordinanza di rimessione, la IV Sezione ha dato atto di propendere per la seconda tesi.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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