Il curatore fallimentare è tenuto o no alla bonifica dei terreni del fallito inquinati da rifiuti abbandonati

17 Set 2020
17 Settembre 2020

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione inerente la soggezione o meno del curatore fallimentare agli obblighi di cui all’art. 192 del Codice dell’ambiente, con riferimento ai terreni di proprietà del soggetto fallito.

Secondo una prima tesi, il curatore non è soggetto “subentrante” nei diritti del fallito (cfr. il comma 4 art. cit.), perciò non può essere destinatario del provvedimento che impone la rimozione dei rifiuti, a meno che l’Amministrazione riscontri la sussistenza di una responsabilità univoca e autonoma del suddetto organo fallimentare nell’illecito abbandono.

Secondo una seconda tesi, posto che l’impresa fallita non è più in attività e non può più rimuovere i rifiuti, il relativo obbligo ricade sul curatore nella sua qualità di “detentore” dei rifiuti presenti nel sito industriale (cfr. art. 14, par. 1 della direttiva n. 2008/98/CE), e/o di “gestore” dell’area (cfr. art. 5, co. 1, lett. r-bis Codice dell’ambiente).

Nell’ordinanza di rimessione, la IV Sezione ha dato atto di propendere per la seconda tesi.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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