La responsabilità del proprietario incolpevole circa lo smaltimento dei rifiuti abbandonati

10 Lug 2014
10 Luglio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. III, nella sentenza del 01 luglio 2014 n. 963 si occupa delle responsabilità connesse allo smaltimento dei rifiuti abbandonati.

Dopo aver affermato che, per imporre l’obbligo di rimozione anche al c.d. proprietario incolpevole (non autore dell’illecito) bisogna accertare almeno una sua forma di colpa e/o negligenza, giunge ad affermare che il proprietario, anche se locatore di un immobile, in ragione dei poteri e dei diritti che egli può esercitare sulla cosa locata, è ex se responsabile anche se non è l’autore materiale dell’illecito (e lo è magari il conduttore). Sul punto si legge che: “Passando all'esame delle critiche sostanziali rivolte ai provvedimenti impugnati, va ricordato che la legge stabilisce che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni per l'abbandono, il deposito incontrollato o l'immissione, anche il proprietario del terreno può comunque essere obbligato, in solido con l'autore dell'illecito, a procedere al ripristino dello stato dei luoghi; ma occorre pur sempre che sia dimostrata almeno una sua colpa. Infatti, l’art. 14 della legge n.22/97 , vale a dire l’originaria formulazione della norma, ha escluso in radice la configurabilità di qualsiasi ipotesi di responsabilità propter rem…; perché l’ordinanza sia legittima occorre l’indicazione e l’accertamento di un comportamento doloso o colposo del destinatario dell’ordinanza nonché di un nesso causale fra tale comportamento e l’alterazione ambientale da rimuovere.

In altri termini, se da un lato l'obbligo di rimozione dei rifiuti e di rimessione in pristino incombe in primo luogo sull'autore dell'illecito, appare evidente che può essere chiamato ad adempiere anche il terzo proprietario del terreno se è ravvisabile almeno una sua colpa. In caso contrario, il sindaco ha comunque sempre il dovere di disporre la rimozione dei rifiuti e la rimessione in pristino, salva, ovviamente, la possibilità di rivalsa qualora, in futuro, si identificasse l'autore dell'illecito.

A proposito della colpa, peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “la condizione di colpa che, ai sensi dell'art. 14, d.lg. n. 22 del 1997, rende corresponsabile il proprietario di un fondo con gli autori materiali dell’abbandono non autorizzato di rifiuti - e consente al Comune di ingiungergli di provvedere al loro smaltimento, sotto pena di esecuzione in danno - consiste per lo più nella negligenza, dimostrata da una prolungata inerzia, incombendo allo stesso l'obbligo di adoperarsi, attraverso misure efficaci e non meramente simboliche, affinché siffatti episodi non vengano posti in essere e, comunque, abbiano a cessare (T.A.R. Friuli V.G. 29 settembre 2000, n. 692)”, ed ha anche evidenziato, che, oltre a questo aspetto temporale, era rilevante, per esempio, il fatto che “ il sito è ben circoscritto e quindi facilmente controllabile,anche perché è posto vicino al centro abitato”; aggiungendo che “spetta alla PA indicare i dati di fatto tali da dimostrare il comportamento doloso o colposo del proprietario .

Di certo, comunque, ”il dovere di diligenza che spetta al titolare di un fondo non può estendersi al punto di pretendere un’ininterrotta vigilanza diurna e notturna allo scopo di evitare che terzi si introducano nel fondo per abbandonare rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni..”

In altri termini, “la titolarità di un diritto di godimento o di quello dominicale non può comportare un generico dovere di “vigilanza attiva” in ordine al corretto uso da parte di ignoti di fondi aperti, al fine di evitare addebiti per illeciti altrui (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 193/2004); né tanto meno, a tali fini, si potrebbe surrettiziamente imporre al proprietario di dotare di recinzione i fondi situati in luoghi poco frequentati, sia perché la chiusura del fondo costituisce, ai sensi dell’art. 841 cod. civ., una facoltà e non uno specifico obbligo per il proprietario e sia perché, in ogni caso, l’omessa recinzione non può essere considerata alla stregua di una condotta omissiva (con)causa di un eventuale danno ambientale commesso da terzi, dal momento che la chiusura del fondo mediante recinzione costituisce unicamente un mero deterrente contro eventuali scarichi abusivi operati da altri, ma ad essa non può certo riconoscersi una assoluta efficacia protettiva del sito, di talché non può ritenersi che l’eventuale mancanza di recinzione possa apportare un concreto contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3582/2005) .

Anzi, la Cassazione ha anche precisato che, comunque, “non è punibile e non può essere obbligato alla rimozione chi, avendo la disponibilità di un' area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi vengano rimossi”.

Di converso, “è configurabile una responsabilità a titolo di colpa e conseguente obbligo di smaltimento di rifiuti e ripristino dei luoghi, a carico del proprietario di una area utilizzata dall'affittuario quale discarica abusiva di pneumatici, qualora sia a conoscenza di tale utilizzo e, con la propria negligenza, abbia contribuito ad aggravare la situazione.

Ciò premesso, dispone il richiamato l’art. 192 (divieto di abbandono) del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale, che chiunque violi “i divieti di cui ai commi 1 (abbandono e deposito incontrollato) e 2 (immissione di rifiuti) è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Osserva in proposito il Collegio che, in base alla giurisprudenza amministrativa ormai consolidatasi sul punto, il proprietario dell’area è tenuto a provvedere allo smaltimento a condizione che ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti (per esempio per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo), e che è stato conseguentemente escluso che le norme riportate configurassero un’ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. C.d.S., sez. V, 25.1.2005, n. 136).

Nel caso in esame la responsabilità quantomeno a titolo di cooperazione colposa e tolleranza e agevolatrice viene riconosciuta da parte del provvedimento comunale in quanto la qualità di proprietario locatore conserva la disponibilità giuridica alla custodia del bene locato, tant'è vero che non è possibile compiere nel medesimo innovazioni interventi modifiche permanenti e stabili senza il consenso dello stesso, il quale quindi tramite questa via ne assume la responsabilità verso i terzi, consenso come ampiamente previsto nel contratto di locazione relativo alla clausola del potere del proprietario di ispezionare in qualunque momento i locali affittati.

Inoltre, seppure la ditta non fosse ricompresa fra le industrie insalubri, tuttavia l'attività galvanica esercitata risulta essere notoriamente a elevato impatto ambientale, per cui obblighi di vigilanza e controllo eccedenti quelli ordinari erano comunque predicabili, “secondo criteri di diligenza adeguati al grado di pericolosità insita nell'attività”, si afferma nel provvedimento, con valutazione che il Collegio ritiene immune da censura.

L’ordinanza afferma poi che il ricorrente sarebbe stato a conoscenza dello stato in cui versava il proprio immobile essendo inverosimile e poco credibile che il medesimo ne ignorasse lo stato, sia perché si tratterebbe di rifiuti in quantità notevole visibili e non occultati dal conduttore facilmente percepibili essendo di diversa tipologia e soprattutto perché all'esito dell'attività produttiva conosciuta e consentita dal proprietario in virtù appunto del rapporto locativo, sia perché appare inverosimile che per un decennio si sia disinteressato dello stato del proprio immobile e comunque tale disinteresse configurerebbe una grave condotta colpevole negligente, anche perché la vigilanza sarebbe stata di facile praticabilità essendo il medesimo residente a poca distanza da tale immobile”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 963 del 2014

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