Come il TAR riduce il costo di costruzione per la ristrutturazione da 149.411 a 55.701 euro
Il TAR precisa che non è stato abrogato nè è incompatibile col DPR 380/2001 l'ultimo comma dell'articolo 83 della legge regionale veneta n. 61/1985, che pone un limite al costo di costruzione per la ristrutturazione e riduce di conseguenza l'importo chiesto dal Comune da 149.411 a 55.701 euro.
L'articolo stabilisce che: "nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti o di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo di costruzione, calcolato sulla base di una stima analitica, dei lavori rispettivamente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 o del secondo comma dell’art. 10 della l. 28 gennaio 1977, n. 10, non può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del primo comma dell’art. 6 di detta legge”.
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