Nuova emergenza per i Comuni: l’assalto dei cartelli pubblicitari

24 Set 2014
24 Settembre 2014

In queste settimane molti Comuni del Vicentino (e non solo) si trovano a dover rispondere a centinaia di richieste finalizzate ad ottenere l’installazione di cartelloni pubblicitari all’interno del perimetro comunale. Si segnala che, nella maggioranza dei casi, queste richieste provengono da un’unica ditta avente sede legale a Torino.

I Comuni, già oberati dalle normali attività dell’ente, si trovano così costretti a perdere una notevole quantità di tempo/energie e risorse per istruire e studiare della pratiche che, quasi sempre, devono essere rigettate per mancanza della documentazione necessaria.

Alla luce di ciò si segnale che alcuni Comuni hanno proposto e/o hanno intenzione di proporre un esposto alla Procura competente al fine di accertare la possibile esistenza di profili di illiceità penale nella condotta tenuta da questa ditta, che paralizza il lavoro degli uffici.

Chiarito ciò, per quanto riguarda il rispetto dei termini procedimentali si ricorda che, nonostante l’ordinario termine di conclusione del procedimento amministrativo previsto dalla L. n. 241/1990 (trenta giorni), nel caso di specie sembra applicarsi la disciplina “speciale” dettata dall’art. 53, c. 5 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento Attuativo del Codice della Strada) secondo cui: “L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato”. Tale termine, talaltro, non sembra aver carattere perentorio: “Il Collegio ritiene, infatti, di non doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine per la definizione delle domande di installazione di cartelli pubblicitari, previsto dall’art. 53, comma 5, del d.p.r. n. 495/1992 non riveste carattere perentorio, non risultando espressamente qualificato dalla norma come tale, e secondo cui il decorso del termine medesimo non comporta il formarsi del silenzio assenso sulle predette domande (cfr. Cass. civ., sez. II, 27 novembre 2006, n. 25165; 1° marzo 2007, n. 4869; 10 giugno 2010, n. 13985; TAR Umbria, Perugia, 3 febbraio 2010, n. 50). A quest’ultimo riguardo, occorre, in particolare, rimarcare che l'istituto del silenzio assenso, contemplato dall’art. 20 della l. n. 241/1990 come regola generale nei procedimenti ad istanza di parte per l’adozione di provvedimenti amministrativi, non ha portata illimitata, ma include deroghe per atti e procedimenti indicati dal comma 4 dello stesso articolo, tra i quali figurano specificamente quelli inerenti alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica.

Ebbene, a tale ambito derogatorio è senz’altro annoverabile il procedimento controverso, tenuto conto che l’art. 23 del d.lgs. n. 285/1992 espressamente stabilisce, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione, che i cartelli pubblicitari, in ogni caso, non possono essere apposti lungo le strade senza la dovuta autorizzazione” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII; 18.06.2014, n. 3414).

Discussa invece è la possibilità, per l’ente, di prevedere dei termini maggiori.

Per quanto riguarda il silenzio-assenso, invece, lo stesso si ritiene non applicabile atteso che: “Infatti, secondo la più recente e prevalente giurisprudenza :

- l'installazione di impianti pubblicitari è indubbiamente soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune (articolo 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e articolo 23, comma 4, del d.lgs. 285/1992) e le richieste di autorizzazione alla collocazione di impianti e manufatti da utilizzare per l'affissione diretta di manifesti commerciali ed i conseguenti atti di diniego adottati dall'Amministrazione attengono all'esercizio di un potere (il duplice potere previsto dalle norme predette) ben diverso da quello inerente l'affissione diretta in spazi di propria pertinenza, ai sensi dell'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972; ne consegue che, poiché solo per il consenso di cui all'articolo 28, quarto comma, del d.P.R. 639/1972 si rende configurabile il silenzio-assenso previsto dall'articolo 20 della legge 241/1990, tale istituto non è applicabile ai procedimenti in esame, relativi alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e 16 dicembre 2004, n. 6479; T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523; v. anche T.A.R. Sardegna, 23 gennaio 2002, n. 56 e T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005, n. 3891);

- in ogni caso, ai sensi del citato articolo 3 del d.lgs. 507/1993, il Comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, con il quale deve disciplinare "le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse" (comma 2) e "in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione ..." (comma 3) e anche i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. L'installazione di impianti pubblicitari, pertanto, è attività "contingentata"” (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 03.02.2010, n. 50) ed ancora: “Passando all'esame della seconda censura il Collegio ritiene di doversi discostare dalla precedente giurisprudenza anche di questo TAR che si è pronunciata per la applicabilità della normativa ex art. 14 comma 4 septies del d.l. 318 del 1986 convertito nella legge 488 del 1986, secondo la quale si poteva ritenere che sulla domanda della ricorrente si fosse ormai formato il silenzio assenso, poiché la stessa giurisprudenza non ha comunque mai affrontato il problema della sopravvenuta normativa di riforma del codice della strada.

È infatti da ritenersi che dopo l'entrata in vigore della nuova normativa e, in particolare del D.P.R. 495/92 che, all'art. 53, comma 5^ prevede il termine di 60 giorni per la concessione delle autorizzazioni in parola e quindi regolamenta in maniera completa ed esaustiva la fattispecie dei cartelli pubblicitari senza contemplare il silenzio assenso, non possa più applicarsi la precedente normativa ex art. 14 comma 4 septies l. 488/1986 che, in quanto contenuta in un corpo normativo diretto a dettare disposizioni relative alla finanza locale, ha carattere dichiaratamente fiscale e non può ritenersi norma speciale destinata a prevalere sulla totale rivisitazione della fattispecie riguardante le modalità per la collocazione dei mezzi di pubblicità in ambito stradale ai fini della sicurezza stradale. Infatti il D.Lv. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" all'art. 23 disciplina compiutamente la materia e, se è vero che, come ricorda parte ricorrente, al comma 5^ viene fatta salva la autorizzazione alla collocazione dei mezzi pubblicitari sulle sedi ferroviarie da parte dell'Ente Ferrovie, pur sempre "previo nulla osta dell'ente proprietario della strada", è anche vero che il successivo comma sesto stabilisce che "Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade...." Il nuovo codice della strada, in altre parole, ha chiaramente rivisitato ex novo l'intera materia per quanto attiene all'impatto della pubblicità sulla sicurezza stradale ed è evidente che quanto delle precedenti norme non collimi con la nuova normativa e con la normativa regolamentare da questa espressamente prevista deve intendersi tacitamente abrogato, tanto più che il successivo nono comma addirittura prevede che "Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice provvede il regolamento di esecuzione" .

È quindi evidente che, non contemplando il nuovo codice né il suo regolamento, alcuna forma di silenzio tacito per il rilascio delle varie forme di autorizzazioni e/o nulla osta previste in siffatta materia da parte degli enti proprietari delle strade - e quindi da parte dei soggetti tenuti a verificare il rispetto delle norme codicistiche relative alla sicurezza stradale - non può più ritenersi in vigore la previsione al riguardo dettata dall'art.14 comma 4-septies della l. 488/86” (T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, Trieste, 13.03.2001, n. 136).

 dott. Matteo Acquasaliente

TAR Campania n. 3414 del 2014

TAR Umbria n. 50 del 2010

TAR Friuli Venezia-Giulia n. 136 2001

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1 reply
  1. Giuseppe says:

    Nello scorso mese di aprile questo Comune ha ricevuto circa 80 istanze della stessa ditta, non bollate, inviate tramite pec..
    Anche altri Comuni limitrofi sono stati interessati da questo tipo di richieste.
    Innanzitutto ho inviato una mail all’Agenzia delle Entrate per segnalare la violazione in materia di bollo ai sensi di Legge.
    Poi ho formulato un preavviso cumulativo di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 comunicando i motivi ostativi ai rilascio delle autorizzazioni richieste per:
    – violazione delle norme del Regolamento Edilizio che consentono l’istallazione di tabelle e insegne di esercizio relative alle sole attività presenti nel territorio comunale ma escludono l’installazione diffusa ed indiscriminata di cartelli pubblicitari come quella proposta;
    – incompatibilità con le norme paesaggistiche, posto che oltre 60 istanze riguardavano aree soggette a vincolo ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettere c) e g) del D. Lgs. 42/2004, rilevando perlatro la mancanza della relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005.
    Inoltre, tutte le istanze erano prive dell’inquadramento su base catastale e del titolo di proprietà o disponibilità dell’area.
    Infine ho emesso un provvedimento cumulativo di diniego .

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