Obbligo di rimozione dei rifiuti ed elemento soggettivo
Il TAR Veneto sottolinea che l’accertamento dell’esistenza dell’elemento soggettivo in materia di abbandono di rifiuti è limitato solamente alle figure del proprietario dell’area o, comunque, di chi ha un diritto (reale o personale di godimento) sulla medesima. L’autore materiale della violazione, invece, è comunque sempre tenuto a rispondere in virtù del principio per cui “chi inquina paga”, a prescindere perciò dal suo dolo o colpa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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