Revoca dell’AUA e principio di precauzione
Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) per l’esercizio di un impianto di rifiuti adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dalla P.A. nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale, in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela.
Sebbene l’art. 208 d.lgs. 152/2006 consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’AUA, rilevano comunque le eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico che siano idonee ad incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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