Gli abusi edilizi in area di vincolo idraulico sono insanabili
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che, in tema di opere abusive realizzate su area del demanio idrico o nella fascia di rispetto di corsi d’acqua, l’assenza del nulla osta idraulico e del titolo concessorio esclude in radice la possibilità di rilascio della sanatoria edilizia, anche in presenza di precedenti titoli edilizi comunali.
Il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 96, lett. f r.d. 523/1904 si applica anche ai corsi d’acqua tombati, e le relative opere eseguite senza nulla osta dell’Autorità idraulica sono insuscettibili di sanatoria per difetto assoluto di legittimazione idraulica.
Non può invocarsi il legittimo affidamento in relazione ad opere edilizie realizzate senza titolo su area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta, neppure qualora il manufatto principale sia stato edificato sulla base di precedenti titoli edilizi comunali, e anche se la P.A. abbia per lungo tempo omesso di esercitare i propri poteri repressivi.
Il diniego di sanatoria per opere abusive soggette a vincolo di inedificabilità assoluta è un atto vincolato che non richiede motivazione in ordine all’interesse pubblico, né è soggetto a limiti temporali legati al decorso del tempo o al comportamento inerte della P.A.
La mancata conservazione, da parte della P.A., di atti e documenti relativi a precedenti autorizzazioni non può essere addotta dal privato come causa di illegittimità dei provvedimenti sanzionatori, gravando su di esso l’onere della prova circa l’esistenza di titoli legittimanti (art. 2697 c.c.).
La presentazione di un’istanza di sanatoria comporta unicamente la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione eventualmente già adottato; in caso di rigetto, tale efficacia si ripristina automaticamente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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