Accesso agli atti nelle pubbliche gare
Il TAR Palermo ha affermato che, in tema di accesso agli atti di una pubblica gara, i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l’aggiudicazione, in riscontro all’istanza di accesso del concorrente e alle opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l’aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell’art. 36, co. 4 d.lgs. 36/2023, rientrando piuttosto nel campo di applicazione dell’art. 116 c.p.a.
In linea con quanto previsto dall’art. 35, co. 3 d.lgs. cit., il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non sia stata ancora esaminata dalla Stazione appaltante e rispetto alla quale non abbia avuto luogo la fase procedimentale di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti, deve intendersi differito all’esito di tale valutazione. Posticipare l’accessibilità a detti documenti risulta coerente non solo con la dimensione attuale e concreta dell’interesse conoscitivo dell’istante, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e con la previsione di separate fasi valutative, accentuata ancor di più dal meccanismo cd. dell’inversione procedimentale dell’esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.
Post di Alberto Antico – avvocato

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