Accesso civico generalizzato e pubblici appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che, sebbene l’art. 35 d.lgs. 36/2023 abbia codificato l’accesso civico generalizzato in relazione al settore degli appalti, non per questo ha fatto venire meno l’operatività dei cd. interessi-limite pubblici o privati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5-bis d.lgs. 33/2013, come si evince anche dalla relazione illustrativa.
Spetta quindi alla P.A. operare un bilanciamento concreto dei contrapposti interessi all’ostensione e alla riservatezza, non potendo comunque l’accesso civico generalizzato portare alla divulgazione di informazioni sensibili che possano ledere gli interessi alla tutela dei segreti commerciali dell’aggiudicatario e falsare la concorrenza futura.
Se la Corte di Giustizia dell’UE esclude l’accesso automatico agli atti di gara a fini di difesa tra soggetti che hanno preso parte alla procedura e richiede il bilanciamento caso per caso tra il diritto di accesso agli atti di gara e la tutela dei segreti commerciali e industriali, a maggior ragione tale bilanciamento deve essere operato rispetto ad un soggetto terzo e del tutto estraneo alla procedura, pena la possibilità per quest’ultimo di ottenere una ostensione maggiore di quella dei partecipanti e di frustrare la ratio sottesa alla tutela del know-how aziendale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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