Ammissibilità del ricorso presentato da soggetto non partecipante alla procedura di gara
Il TAR Piemonte ha recentemente affrontato la questione relativa ad un ricorso avverso gli atti di una procedura ad evidenza pubblica presentato da un soggetto non partecipante alla procedura medesima.
Nel caso di specie, erano stati accorpati i servizi (di distribuzione del carburante e aggiuntivi) delle aree di servizio di un’autostrada; di conseguenza, era stata fatta una gara unica (suddivisa in lotti) per l’affidamento della gestione degli stessi. Precedentemente, invece, potevano essere assegnati a soggetti diversi: la società ricorrente, difatti, aveva avuto in gestione il servizio di ristorazione in una delle aree di servizio oggetto di procedura di gara.
Disattendendo quindi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ente pubblico, il Giudice ha dichiarato che per la ricorrente sussisteva comunque l’interesse a impugnare (nonostante non avesse partecipato) in quanto l’annullamento della gara de qua avrebbe comportato il sorgere di requisiti di partecipazione “autonomi” e non in funzione ausiliaria ad un altro soggetto partecipante. Inoltre, in applicazione della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, si è ribadito che l’eccessiva onerosità di un’eventuale partecipazione (che però non la preclude in radice), giustifica comunque la scelta de una società di non partecipare alla procedura.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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