Il TAR manda alla Corte Costituzionale l’art. 2, c. 3 della l.r. Veneto n. 4/2015 sul contributo di costruzione

12 Feb 2019
12 Febbraio 2019

Il T.A.R. Veneto ha dichiarato rilevante e non manifestamente non infondata la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, L.R. Veneto, 16 marzo 2015, n. 4, nella parte in cui incide sulla pretesa creditoria dei Comuni ad ottenere il pagamento della quota del costo di costruzione nella misura determinata ai sensi del comma 9, ultimo periodo, dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/01, per asserita violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117 comma III; 118, comma I; 119, commi I, II e IV; 117, comma II, lett. l) della Costituzione.

Secondo il Collegio, infatti, la norma regionale si porrebbe in contrasto con la legge statale: “Il tenore letterale della disposizione sembra sovvertire gli esiti dell’elaborazione giurisprudenziale circa l’assetto dei rapporti tra norma statale e norma regionale nella materia della determinazione del contributo afferente al costo di costruzione”.

Pertanto, sarebbe esclusa in radice ogni interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione de qua: “Deve, inoltre, premettersi, sempre in punto di rilevanza, che la norma non appare suscettibile di alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che essa esclude espressamente l’applicazione della disposizione di principio di fonte statale per i rapporti conseguenti alle determinazioni e liquidazioni del contributo che siano state erroneamente effettuate sulla scorta dei parametri previsti dalla previgente tabella A4 della Legge Regionale n. 61/85, impedendo, così - in violazione degli artt. 3, 5, 117, II comma, lett. l) e III comma, 118, I comma, 119, I, II e IV comma, Cost. - l’applicazione diretta della norma di principio dettata dal Legislatore statale in materia di legislazione concorrente a tutela di esigenze unitarie di prelievo e violando l’autonomia di entrata e di spesa dei Comuni”, dato che: “Il Legislatore Regionale con l’art 2, c. 3 L. R. 4/2015, affermando che restano ferme solo le determinazioni del contributo effettuate in base dell’art. 16, c. 9, D.P.R. 380/2001 contestualmente al rilascio del titolo edilizio - ed escludendo, per tale via, che la pretesa ad ottenere il pagamento del contributo nella misura minima del 5% previsto dalla Legge Statale possa farsi valere dai Comuni con una successiva richiesta di conguaglio - ha esercitato la propria potestà legislativa in violazione della norma di principio contenuta nell’art. 16, c. 9 DPR 380/2001, così violando l’art. 117, III comma, ultimo periodo, che riserva al Legislatore Statale la determinazione dei principi fondamentali delle materie di legislazione concorrente”.

Ciò posto, si evidenzia un possibile ulteriore profilo di illegittimità dell’art. 2, c. 3.

La disposizione regionale prevede che: “Resta fermo quanto già determinato dal comune, in relazione alla quota del costo di costruzione, prima dell’entrata in vigore della presente legge in diretta attuazione del comma 9 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio”.

Essa, quindi, coì scritta sembrerebbe impedire al Comune che abbia originariamente applicato il valore minimo del 5%, ex art. 16, c. 9, del D.P.R. n. 380/2001, di domandare ora un conguaglio, laddove le tabelle di oggi prevedano una percentuale superiore al 5%. La disposizione, quindi, nulla direbbe per il caso nel quale il Comune abbia originariamente applicato una percentuale inferiore al 5%, ovvvero applicando la legge regionale veneta n. 61/1985, invece che il D.P.R. 380/2201.

Dunque, se il Comune ha applicato unicamente i valori inferiori al 5% previsti dalla tabella A4 allegata alla L.R. Veneto n. 61/1985 (ovvero i valori inferiori al minimo previsto dall’art 16, c. 9 del D.P.R. n. 380/2001), se ne deduce che esso possa legittimamente richiedere il conguaglio di quanto indebitamente non versato dal privato.

Ragionando in questi termini, si ricava che il tenore letterale della L.R. Veneto n. 4/2015 non precluderebbe affatto al Comune di richiedere il conguaglio delle somme già versate se la loro quantificazione è avvenuta utilizzano i valori del costo di costruzione inferiore quelli statali.

In caso contrario, a parere dello scrivente, vi sarebbe un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 3, c. 2 della L.R. Veneto n. 4/2015 per violazione degli artt. 2, 23, 97 e 117, c. 3 Cost., dato che, di fatto, impedisce al Comune di recuperare, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti dall’art. 2946 c.c., il pagamento delle somme (rectius: tributi) legittimamente dovute ex art. 23 Cost.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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