ANAC: è possibile modificare il contratto d’appalto a causa del Covid-19?
L’ANAC dopo aver ricordate che - in via ordinaria – non è possibile modificare l’oggetto del contratto d’appalto prima della sua esecuzione, suggerisce che, durante questo periodo emergenziale, appare quanto mai ragionevole applicare analogicamente la disciplina prevista dall’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e relativo alla fase privatistica dell’esecuzione dei contratti, anche alla fase pubblicistica antecedente alla stipula del contratto, al fine di evitare il rifacimento dell’intera procedura di gara tramite la mera modifica della clausole del bando da aggiornare.
Si ringrazia la dott.ssa Denise Rigon, funzionario comunale, per la segnalazione.
Delibera_n598_8 luglio_ Atto_segnalazione_n. 7
Segnalo che l’art. 106 comma 1 lettera a) non è di così piana lettura e applicazione nemmeno in fase esecutiva. La revisione del prezzo, ad esempio, che prima del Nuovo Codice era considerata come imperativa e si applicava di diritto (con indicizzazione all’indice FOI salvo prova di cause di forza maggiore non prevedibili) deve ora essere prevista ex ante dal bando in clausole chiare e precise. Ulteriore complicazione è data, per quanto riguarda servizi e forniture, dal rinvio all’art. 1 comma 511 della L.208/2015, che a propria volta prevede per i contratti conclusi da un soggetto aggregatore un meccanismo revisionale farraginoso, con verifica da parte dell’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dell’autorità’ garante della concorrenza e del mercato.
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