Come si applica il Codice degli appalti alle opere di urbanizzazione a scomputo?
Si pubblica il parere del Consiglio di Stato n. 2942 del 2018, con il quale si fornisce un’interpretazione delle Linee guida ANAC sull’applicabilità del Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) alle opere di urbanizzazione a scomputo.
Il parere muove da un assunto: bisogna calcolare complessivamente tutte le opere di urbanizzazione (primarie e secondarie) al fine di collocarle sopra o sotto le soglie rilevanti per la normativa in materia di gare pubbliche.
Inoltre, si distinguono le opere di urbanizzazione primaria in funzionali e non funzionali, traendo spunto dalla norma sull’affidamento diretto di tali opere al titolare del Permesso di Costruire ex art. 16, co. 2-bis T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001).
Tale distinzione, però, non viene spiegata con chiarezza dalle leggi, né viene approfondita nel parere: è facile immaginare che ne nasceranno plurime interpretazioni.
Ad ogni modo, si tenta in estrema sintesi di esporre le conclusioni del Consiglio di Stato.
- Se le opere di urbanizzazione, unitariamente considerate, restano sotto soglia, si può procedere all’affidamento diretto al titolare del PdC ai sensi dell’art. 16 T.U. edilizia, per le sole opere di urbanizzazione primaria funzionali;
1.1. Se ne deduce che si dovrà applicare il Codice degli appalti per le opere di urbanizzazione primaria non funzionali e per quelle secondarie.
- Se le opere di urbanizzazione, unitariamente considerate, superano la soglia comunitaria, si dovrà applicare a tutte le opere il Codice degli appalti;
2.1. Tuttavia, vi potrà essere affidamento diretto ex art. 16 T.U. edilizia per il solo lotto relativo alle opere di urbanizzazione primaria funzionali, qualora esso sia di valore inferiore ad un milione di euro e non superi il 20% di tutte le opere a scomputo addossate al titolare del PdC.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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