Consorzio stabile e consorziata
Il T.A.R. Liguria si sofferma sulla distinzione tra consorzi stabili previsti dall’art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 ed i consorzi ordinari ex artt. 2602 e ss. cc., chiarendo che solo nel primo caso è possibile la partecipazione congiunta ad una gara sia del consorzio sia della società consorziata, purché quest’ultima non sia stata indicata come esecutrice dell’appalto da parte del consorzio. Si ricorda che, recentemente, l’Ad. Pl. del Consiglio di Stato ha chiarito come la consorziata non indicata dal consorzio come esecutrice dei lavori è comunque equiparabile ad un’impresa ausiliaria, ex art. 69 del d.lgs. n. 50/2016 (avvalimento): pertanto, in caso di perdita dei requisiti, è ammessa la sua sostituzione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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