Cosa succede se l’informativa antimafia viene rilasciata dopo la conclusione di un contratto o dopo l’erogazione del contributo chiesto dal privato?
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che in questi casi, ai sensi dell’art. 92, co. 3 d.lgs. 159/2011 (cd. Codice antimafia), la P.A. ha il dovere di revocare il contributo già erogato, con efficacia ex tunc, essendo in questa ipotesi l’interesse pubblico alla revoca in re ipsa.
Allo scopo, non è necessario che ricorrano i requisiti ex art. 21-quinquies l. 241/1990, perché tale forma di revoca ha natura diversa, ovvero discrezionale con efficacia ex nunc.
Il Consiglio ha anche specificato in che termini il privato possa trovare ristoro delle prestazioni che egli abbia già eseguito in favore dell’Amministrazione.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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