Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Nel caso di specie, il ricorrente sosteneva che il bando di gara fosse illegittimo, poiché era talmente specifico nell’indicare i requisiti di valutazione dell’offerta tecnica, da azzerare la discrezionalità in capo alla Commissione di gara. A seguire, lamentava che la Commissione stessa avrebbe illegittimamente introdotto dei sub-criteri di valutazione.
Il TAR Palermo, dopo aver rilevato che è contraddittorio affermare che la Commissione è stata privata della sua discrezionalità, se però ha potuto fissare i sub-criteri di valutazione, ha affermato che il bando di gara ha il precipuo scopo di evitare l’eccessiva discrezionalità in capo alla Commissione stessa.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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