Discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice di un pubblico appalto
Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che la commissione di gara svolge un compito valutativo di carattere tecnico-discrezionale, il cui esito è sottratto al sindacato di legittimità del G.A., salvo che il risultato non sia manifestamente illogico, irrazionale, irragionevole, arbitrario ovvero fondato su un manifesto travisamento dei fatti, ovvero che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il G.A. - in attuazione del principio costituzionale di separazione dei poteri - non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalla P.A., quando si tratti di regole (tecniche) attinenti alle modalità di valutazione delle offerte.
Post di Alberto Antico – avvocato
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