Durante il periodo di stand still è ammessa l’esecuzione provvisoria
Il T.A.R. Piemonte si occupa del c.d. stand still period, ovvero del periodo di sospensione - di trentacinque giorni - previsto dall’art. 11, c. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per la stipula del contratto di appalto una volta intervenuta l’aggiudicazione definitiva. I Giudici affermano che, durante questo periodo, è comunque ammessa l’esecuzione provvisoria ed urgente dell’appalto perché la mera violazione del periodo di trentacinque giorni non determina, ex se, l’annullamento dell’aggiudicazione e/ del contratto medio tempore stipulato.
Nella sentenza n. 1766/2014 si legge: “L’Amministrazione - che aveva, nelle more del ricorso e della decisione sull’istanza cautelare, fatto proseguire alla ricorrente il noleggio di cui al precedente contratto, da tempo scaduto - dopo la pronuncia del TAR che disponeva la verificazione senza sospendere la procedura, rilevato che le condizioni di cui al precedente affidamento risultavano assai più onerose rispetto a quelle previste nella nuova aggiudicazione (con un maggior esborso di circa 18.800 euro al mese in relazione ai lotti 1 e 2), vista l’urgenza e l’indifferibilità dell’approvvigionamento dei presidi in questione, ha provveduto, in favore delle imprese risultate aggiudicatarie, all’affidamento “provvisorio” della fornitura nel duplice significato della (ovvia) subordinazione dell’affidamento stesso alla pronuncia del Giudice Amministrativo sul ricorso pendente e del noleggio (per il lotto 1) di un altro prodotto della medesima società con le caratteristiche richieste dal capitolato speciale (cfr. doc 13 dell’Amministrazione) in attesa dei risultati della verificazione disposta su quello concretamente offerto in gara dalla Hill Rom.
Tale condotta (affidamento alle imprese risultate vincitrici della gara non sospesa, noleggio “provvisorio” di un presidio comunque dotato delle caratteristiche prescritte in attesa degli esiti della verificazione su quello offerto) non appare contraria alla lex specialis di gara, tanto più che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa la violazione della clausola di stand still in sé considerata e cioè senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione e senza un’apprezzabile incidenza sulla possibilità di ottenere l’affidamento non comporta l’annullamento di quest’ultima né l’inefficacia del contratto”.
dott. Matteo Acquasaliente
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