Non c’è incompatibilità tra astreintes e commissario ad acta
Il T.A.R. Milano, dopo aver ricordato il carattere sanzionatorio e non risarcitorio delle astreintes, dichiara la compatibilità di queste c.d. penalità di mora con la figura del commissario ad acta.
Nella sentenza n. 2614/2014 si legge: “Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione della sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm., il Collegio osserva quanto segue. La disposizione dianzi richiamata ha introdotto anche nel processo amministrativo l’istituto c.d. delle astreintes (o “penalità di mora”), già previsto nel regime processualcivilistico dall’art. 614 bis cod. proc. civ. (introdotto, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dall’art. 49 della L. 18 giugno 2009 n. 69). Invero, si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario volta alla esecuzione di obblighi di fare infungibili o di non fare che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all’obbligazione sancita a suo carico dall’ordine del giudice. Ai fini che qui rilevano, in giurisprudenza si è osservato che detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato all’esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all’adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688; T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259).
In altri termini, trattasi di una pena e non di un risarcimento.
Riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell’istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione dell’ammontare della sanzione, l’art. 614 bis, comma 2, del cod. proc. civ. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei
parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile.
Né vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente.
Al riguardo, come già specificato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162), si tratta di mezzi di tutela diversi perché l’astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello “compulsorio”), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell’amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull’amministrazione affinché provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (modello di “esecuzione surrogatoria”). E’ evidente che l’opzione per l’uno o per l’altro modello rientra nella disponibilità della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell’applicazione dell’astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162; T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035) con l’unico limite, espressamente contemplato dall’art. 114 cod. proc. amm. che l’uso dell’astreinte non risulti “manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative””.
dott. Matteo Acquasaliente
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