Le casette da giardino sono soggette a permesso di costruire?
La questione era sorta in riferimento ad una casetta da giardino in legno di dimensioni 4.00 m X 4.00 m, con altezza media di 2,90 m, pavimento in getto di calcestruzzo e con copertura in tavole di legno con sovrastante guaina catramata. In esisto ad un sopralluogo della Polizia Locale veniva accertata la natura abusiva di tale opera e veniva emessa un’ordinanza di demolizione. I proprietari sostenevano che la casetta in legno sarebbe stata una mera pertinenza, avente un volume inferiore al 20% del manufatto principale e, quindi, non soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’artt. 3, comma 1, lett. e.6) e 10) del D.P.R. n. 380/2001.
Di diversa opinione è il TAR Veneto il quale, con la sentenza n. 214 del 2013, preso atto che la casetta è completamente separata dall’edificio principale e allacciata alla rete elettrica, con la sentenza n. 214/2013 ha stabilito che “..non svolge alcuna funzione servente rispetto all’immobile principale e può avere un proprio autonomo valore di mercato. Inoltre, le caratteristiche dimensionali e di finitura della costruzione ne consentono qualsiasi autonoma destinazione. È pertanto evidente che la stessa non presenta alcuno degli aspetti tipici dei manufatti pertinenziali prima evidenziati, trattandosi, invece, di una nuova costruzione che comporta una permanente e rilevante trasformazione dell’assetto territorio, pertanto, soggetta a permesso di costruire. L’intervento, in conclusione, non poteva che essere sanzionato con l’ordine di demolizione”.
dott.sa Giada Scuccato
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