E’ la Pubblica Amministrazione appaltante che decide sulle cause di esclusione
Il TAR Calabria precisa che la ricorrenza o no della causa di esclusione di una ditta da un appalto prevista dall’art. 38, comma 1, lettera f) del d.lgs. 163/06 costituisce un giudizio rimesso integralmente alla stazione appaltante.
Pertanto, mentre in relazione ai fatti è possibile immaginare una dichiarazione falsa o non veritiera, alla medesima conclusione non può pervenirsi in relazione a un giudizio di competenza della P.A.
Post di Gianmartino Fontana - Avvocato
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