Cosa succede secondo il TAR Veneto se non è inviato l’ordine di demolizione anche al responsabile dell’abuso diverso dal proprietario incolpevole

11 Giu 2014
11 Giugno 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nelle sentenza del 22 maggio 2014 n. 703 si occupa dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e dei destinatari dell’ordinanza di demolizione.

Preliminarmente si ricorda il contenuto dell’art. 31secondo cui: “1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.

9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3”.

Dalla lettura della norma sembrerebbe pacifico che l’ordinanza di demolizione debba essere notificata tanto al proprietario dell’abuso quanto al suo esecutore materiale.

Nella sentenza che si commenta, però, i Giudici affermano la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione notificata solo al c.d. proprietario incolpevole poiché, dagli elementi dallo stesso prodotti in un precedente giudizio, l’ente non ha acquisito la certezza che l’abuso sia stato realizzato da altri.

In questo caso - continua la sentenza - se da un lato l’ordinanza è comunque pienamente legittima, dall’altro lato ciò impedisce l’eventuale acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

Sul punto, invero, si legge che: “In particolare con il secondo motivo si sostiene che l'ordinanza sarebbe illegittima perché indirizzata esclusivamente nei confronti dei proprietari delle opere abusive pur a fronte di "ogni elemento utile" offerto da Vivere Molina nel precedente giudizio ai fini dell'individuazione del responsabile dell'abuso.

Invero il Comune stesso da atto che Vivere Molina nel precedente giudizio aveva affermato di non aver realizzato l'abuso perché la porzione di fabbricato in contestazione si sarebbe trovato nell'attuale situazione di fatto da quando era di proprietà del Comune. Non risulta peraltro che sia stato fornito alcun supporto probatorio a sostegno dell’asserzione che dall’anno della cessione (2000) la porzione di immobile de quo non ha subito alcun incremento di volume ed è stato sottoposto unicamente ad un intervento di manutenzione straordinaria.

E’ comunque indubbio che l'omessa identificazione del soggetto responsabile non inficia la legittimità del provvedimento ablatorio, ma, fermo restando gli strumenti civilistici eventualmente esperibili a tutela dei diritti delle parti negoziali implicate, impedisce solo ed esclusivamente la successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime nel caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino, sempre che risulti indubbia l'estraneità del proprietario all'abuso.

Nel caso di specie, in ogni caso, nemmeno può ritenersi allo stato effettivamente dimostrata l'estraneità delle ricorrenti alla realizzazione dell'abuso edilizio. Infatti l’asserzione contenuta in particolare a pag. 11 del ricorso ( nell’ambito del terzo motivo di gravame), in ordine al fatto che "il manufatto è stato realizzato in un'epoca imprecisata quando era in proprietà del Comune e comunque certamente anteriore al 2002", risulta priva di un qualsiasi elemento probatorio; inoltre, anche a prescindere dal fatto che non sarebbe in ogni caso idonea ad escludere "in modo inequivocabile" la responsabilità del soggetto (Pro-loco) che nello stesso periodo aveva in uso il fabbricato adibito a bar, risulta anche contraddetta dall’istruttoria espletata dal Comune, da dove emerge che la planimetria del fabbricato sia al momento dell’acquisto effettuato nel 1980 ( con cessione in uso alla Pro-Loco Molina per essere adibito a bar ristoro) che al momento della vendita effettuata nel 2000 al medesimo soggetto non registrava l’aumento di volume in questione (come risulta dalla documentazione versata in atti dal Comune sub doc, 1 pag. 2 e doc 9: d.c.c. 38/2000 e planimetria allegata all’atto di vendita)”.

Ma davvero l’ordinanza di demolizione può essere notificata solo al c.d. proprietario incolpevole? E davvero la mancata individuazione del responsabile dell’abuso impedisce l’acquisizione gratuita?

A mio avviso, se in astratto il ragionamento del T.A.R. può essere condiviso per quanto concerne il primo punto (perlomeno nei casi in cui sia davvero impossibile od estremamente difficile individuare l’esecutore materiale dell’abuso ), più problematica sembrerebbe la seconda questione: la natura di illecito permanente dell’abuso edilizio e la cospicua giurisprudenza che riconosce la responsabilità del c.d. proprietario incolpevole potrebbero superare un’interpretazione estremamente letterale della norma?

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 703 del 2014

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