Esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto alcuni principi utili su questo istituto, ai sensi dell’art. 80, co. 4 d.lgs. 50/2016.
In particolare, l’Italia non ha recepito la previsione di cui alla dir. 2014/24/UE, secondo cui si può procedere all’esclusione di un concorrente anche in presenza di debiti tributari non definitivi: pertanto, ad oggi le Stazioni appaltanti possono tenere conto solo dei debiti fiscali definitivamente accertati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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