Esiste una diversità ontologica tra l’attività di supporto all’accertamento e/o riscossione delle entrate degli enti locali e il servizio di accertamento e/o riscossione delle stesse

13 Giu 2022
13 Giugno 2022

Il TAR Puglia si occupa dei servizi per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

La sentenza esamina e valorizza la iscrizione all’Albo di cui all’art. 53 d.lgs 446/97, segnalando la diversità ontologica tra l’attività di supporto all’accertamento e/o riscossione propedeutico alla riscossione e il servizio di accertamento e/o riscossione; diversità che assume particolare rilievo dopo l’art. 1, comma 805, della legge 160/2019, con cui il legislatore ha istituito (e demandato ad apposito regolamento la individuazione delle relative regole di iscrizione) una sezione separata dell’Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le propedeutiche funzioni e attività di (mero) supporto.

Pertanto, quando la legge di gara per la concessione di un servizio di accertamento e riscossione di tributi locali richiede come requisito tecnico di aver svolto in precedenza più servizi di accertamento e/o di riscossione, senza riferirsi al mero supporto agli stessi, il TAR ha chiarito che la diversità ontologica tra l’attività di supporto all’accertamento e/o riscossione e il servizio di accertamento e/o riscossione è palese e non merita che ci si soffermi oltre, giacché solo nell’ipotesi di svolgimento diretto del servizio il concessionario assume in proprio l’esercizio della relativa potestà (di accertamento) o attività (di riscossione), mentre, nel caso di svolgimento di attività di mero supporto, il soggetto presta attività preparatoria e propedeutica, restando, invece, la relativa potestà in capo all’Ente (o, eventualmente, al concessionario).

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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