In un caso di avvalimento nel quale l’impresa ausiliaria non possiede i requisiti, il TAR esclude la possibilità di sostituirla, nonostante l’art. 89, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016
L’art. 89, co. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 impone alla SA di consentire alla concorrente la sostituzione dell’impresa ausiliaria, nel caso in cui quest’ultima non presenti i requisiti prescritti (“3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresi' indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purche' si tratti di requisiti tecnici.”).
Però il TAR Puglia sceglie di n on applicare questo comma e di non consentire la sostituzione, por alcune ragioni che spiega nella sentenza.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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