Finanza di progetto ed affidamento del privato
Il TAR Veneto evidenzia l’inesistenza, nelle ipotesi di finanza di progetto, di un affidamento qualificato connesso alla presentazione della proposta: trattasi di una mera aspettativa, non idonea a dar luogo ad una responsabilità contrattuale dell’Amministrazione. Da una parte, quest’ultima non è obbligata a dare seguito alla proposta; dall’altra il privato accetta il rischio che la stessa non abbia buon esito, ma con il possibile lato positivo dell’assenza di procedure di gara, qualora la proposta medesima venga accolta.
In ogni caso, però, anche nel caso della responsabilità pre-contrattuale per la mancata realizzazione di un project financing è applicabile il principio – in materia di risarcimento del danno – di cui all’art. 1227 c.c. relativo al concorso di colpa del privato, che deve collaborare alla rimozione delle eventuali criticità riscontrate, ovvero adottare le misure necessarie a contrastare l’inerzia dell’Amministrazione, anche mediante l’esperimento dell’azione di cui all’art. 31 c.p.a.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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