I servizi di natura intellettuale nel Codice appalti
Il Consiglio di Stato ha spiegato i requisiti di tale nozione e, all’esito, ha negato che rientrasse nella fattispecie la procedura di gara bandita per la stipula di un contratto di copertura assicurativa degli infortuni del personale volontario.
La circostanza è rilevante, poiché i servizi di natura intellettuale non devono osservare l’obbligo ex art. 95, co. 10 d.lgs. 50/2016 di separata indicazione degli oneri di sicurezza.
Si ringrazia sentitamente il dott. Marco Plechero per la segnalazione.
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!