Il CdS fa il punto sugli oneri specifici (o un po’ di confusione?)

14 Ott 2013
14 Ottobre 2013

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 09 ottobre 2013 n. 4964, afferma che gli oneri aziendali o specifici devono essere indicati, a pena di esclusione, solamente negli appalti di servizi e forniture. Al contrario, per gli appalti di lavori, bisognerebbe riferirsi alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante.

I Giudici di Palazzo Spada, infatti, riformando la sentenza del T.A.R. Veneto n. 1050/2013 (commentata nel post del 12.08.2013) ove si era stabilito che gli oneri specifici devono essere indicati, a pena di esclusione, in tutte le tipologie di appalti pubblici, giungono ad affermare che: “1. Essendo fondato su una corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, il quale conduce ad escludere che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza aziendale, l’appello deve essere accolto.

1.1 E’ innanzitutto condivisibile l’osservazione dell’amministrazione appellante secondo cui, con specifico riguardo alle modalità di verifica dell’adeguatezza di detti oneri - operazione che ovviamente va effettuata per tutti i contratti pubblici ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis - occorre distinguere i lavori da una parte ed i servizi e forniture dall’altra. Solo per questi ultimi l’art. 87, comma 4, più volte citato, impone infatti uno specifico obbligo dichiarativo alle imprese concorrenti, laddove per i lavori si deve invece fare riferimento alla quantificazione effettuata dalla stazione appaltante.

Più precisamente, il secondo periodo della disposizione in esame prescrive di indicare nell’offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza interna onde consentire all’amministrazione di apprezzarne la congruità “rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”.

Per i lavori, al contrario, la quantificazione è rimessa al piano di sicurezza e coordinamento ex art. 100 d.lgs. n. 81/2008, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 cod. contratti pubblici.

1.2 Ad ulteriore conferma si può ricordare la disposizione contenuta nell’art. 24, comma 3, del regolamento di attuazione al codice dei contratti pubblici di cui al d.p.r. n. 207/2010, la quale include tra i documenti da allegare al progetto definitivo proprio il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Il successivo art. 32, prevede poi che nell’analisi delle spese generali, destinata a confluire nel computo metrico estimativo da porre a base di gara, occorre anche procedere alla quantificazione delle “spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;” (art. 32, comma 4, lett. o, d.p.r. n. 207 citato).

Laddove poi il piano di sicurezza e coordinamento non sia necessario, le amministrazioni devono comunque compiere la stima dei costi per la sicurezza che ai sensi del comma 3 del citato art. 131, nonché del punto 4.1.2 del citato Allegato XV (“Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”) al testo unico sulla sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008.

2. Inoltre, la Regione appellante giustamente evidenzia, in primo luogo, che l’art. 26, comma 6, del testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, il quale prescrive che il costo del lavoro “deve essere specificato” anche per gli appalti di lavori pubblici, va coordinato con le specifiche disposizioni contenute nel codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163/2006, e dunque con gli artt. 87, comma 4, e 131 più volte ricordati e, in secondo luogo, che la giurisprudenza successiva, espressasi nel senso di porre a carico delle imprese il suddetto obbligo è relativa appunto ad appalti di servizi e forniture.

2.1 A quest’ultimo riguardo, per rimanere innanzitutto ai precedenti richiamati dalla S.L.G., la sentenza della III Sezione n. 212 del 19 gennaio 2012, concerne un appalto di servizi (noleggio, lavaggio, disinfezione, consegna e ritiro della biancheria e di tutti gli effetti tessili da un ospedale), sulla quale pronuncia vi è poi la successiva sentenza della medesima Sezione resa in sede di opposizione di terzo n. 2628 del 7 maggio 2012.

Vi sono poi alcune più recenti pronunce della III Sezione di questo Consiglio di Stato (sentenza 3 luglio 2013, n. 3565 e 10 luglio 2013, n. 3706) che in effetti, nel dare continuità all’indirizzo espresso dalle decisioni di cui sopra, sembrano affermare con portata generale l’obbligo di dichiarare in sede di offerta gli oneri per la sicurezza aziendale.

Tuttavia, si tratta ancora una volta di sentenze rese in relazione ad appalti di servizi (assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti la prima ed antincendio la seconda), le quali non possono che avere valenza di obiter, dovendo più precisamente essere lette alla luce del carattere generale dell’obbligo, per le stazioni appaltanti, di verificare la congruità degli oneri per la sicurezza aziendale ex art. 86, comma 3-bis,del codice dei contratti pubblici, che le ridette pronunce hanno inteso ribadire.

Vale invece la pena di evidenziare la pronuncia di questa Sezione del 23 luglio 2010, n. 4849, sempre relativa ad appalti di servizi (manutenzione del patrimonio immobiliare), la quale ha posto in rilievo la differente disciplina sul punto tra servizi e forniture da una parte e lavori dall’altra: “Il combinato disposto delle due norme (87, comma 4, e 86, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 n.d.e.) impone, quindi, ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa sì che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell’amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori.”.

2.2 Nel caso deciso si è dunque chiarito che per supplire all’assenza di una preventiva quantificazione degli oneri per la sicurezza da parte dell’amministrazione, nelle sole procedure di affidamento dei servizi e forniture, tale indicazione deve essere fornito dalle imprese partecipanti.

Il rilievo è decisivo perché coglie un profilo emergente dalla speciale disciplina normativa riservata agli appalti di lavori, che appunto si connota per l’analisi preventiva dei costi per la sicurezza aziendale. La quale analisi si spiega alla luce della maggiore rischiosità insita nella predisposizione di cantieri, che a sua volta è all’origine della disciplina contenuta nel titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 (“cantieri temporanei e mobili) ed in precedenza nel d.lgs. n. 494/1996, relativo al medesimo oggetto. In particolare, è da tale notoria maggiore rischiosità, assurta a presupposto della normativa in esame, che discende la necessità di apposita pianificazione dei profili inerenti la sicurezza delle maestranze, delle conseguenti misure di prevenzione dei rischi e degli oneri economici da esse rivenienti.

3. Alla luce di quanto finora osservato va disatteso anche il motivo di impugnazione riproposto in appello dalla S.L.G. ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm., in cui questa si duole della mancata previsione nella normativa di gara dell’obbligo per le imprese concorrenti di indicare gli oneri della sicurezza da rischio aziendale”.

C'è da dubitare che sia davvero questo il punto finale dell’annosa quaestio degli oneri specifici: sembra che siano stati sovrapposti concetti differenti (oneri sicurezza e piano sicurezza, per esempio).

dott. Matteo Acquasaliente

Sentenza Consiglio di Stato n. 4964 del 2013

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