Quando il lungo tempo trascorso dall’abuso non diventa un affidamento
E' nota la giurisprudenza che richiede una motivazione particolare per i provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi quando sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dell'abuso (perchè, in tal caso, vista l'inerzia della P.A., il privato si convince che vada bene così).
Tuttavia la sentenza del TAR Veneto n. 493 del 2014 precisa che la questione va esaminata in concreto, tenendo conto dei motivi per i quali è passato tanto tempo.
Per esempio, nel caso in esame: "1. E’ infondato il primo motivo nella parte in cui si sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe richiesto una più congrua e analitica motivazione in considerazione del tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi.
1.1 Sul punto risulta dirimente l’applicazione di quel costante orientamento giurisprudenziale, il cui contenuto questo Collegio ritiene
di condividere, nella parte in cui qualifica, quale atto dovuto, l’emanazione di un’ordinanza di demolizione nell’ipotesi in cui
l’Amministrazione abbia emanato un precedente diniego di condono.
1.2 Si consideri, inoltre, che nel caso di specie non sussistono nemmeno i presupposti per individuare un “affidamento” del privato e, ciò, considerando come l’Amministrazione a seguito dell’istanza di sanatoria avesse istruito il relativo procedimento che, a sua volta, si era concluso con un provvedimento di rigetto della stessa istanza. Detta circostanza fa ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza del carattere abusivo dell’opera, circostanza quest’ultima che è di per sé sufficiente a rilevare l’inesistenza di un “affidamento” della ricorrente circa la legittimità delle opere di cui si tratta.
1.3 Ne consegue che a seguito di detto provvedimento di diniego non poteva non seguire, in considerazione del permanere del carattere abusivo dell’opera, l’emanazione dell’ordinanza di demolizione ora impugnata e, ciò, a prescindere dal periodo di tempo intercorso tra i due provvedimenti sopra citati".
Dario Meneguzzo - avvocato
sentenza TAR Veneto n. 493 del 2014
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