Il danno da illegittimità dell’affidamento diretto e il giudizio di ottemperanza
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in sede di ottemperanza, il danno da mancata aggiudicazione, conseguente a un affidamento diretto illegittimo, deve essere calcolato nell’osservanza dei criteri fissati in sede di cognizione (nel caso di specie, i criteri ex art. 34, co. 4 c.p.a.) e pertanto avendo riguardo per un verso all’intero corrispettivo corrisposto dalla P.A. nell’ambito del rapporto negoziale invalido, non essendo consentita la detrazione di singole voci di costo ove non adeguatamente dimostrate nei loro presupposti fattuali e contabili, per altro verso all’entità della perdita di chance.
Il danno da perdita di chance, derivante dalla mancata indizione di una gara pubblica, deve essere determinato applicando all’utile conseguibile una riduzione proporzionale alla probabilità di aggiudicazione, la quale va desunta da elementi oggettivi, quali le caratteristiche del mercato e l’andamento di procedure analoghe.
La persistente inottemperanza della P.A. agli obblighi derivanti dal giudicato legittima la nomina di un commissario ad acta, dotato di poteri istruttori e sostitutivi funzionali a dare integrale esecuzione alla decisione, anche mediante acquisizione diretta degli elementi necessari alla determinazione del rapporto obbligatorio definito dal giudicato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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