Incostituzionale la legge toscana che introduceva nei bandi degli appalti pubblici regionali un criterio premiale per chi avesse applicato un salario minimo di almeno €9/h
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma di legge toscana, che prevedeva l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a € 9 lordi.
Pur riconoscendo che la tutela della concorrenza non può essere considerata un passpartout che giustifichi l’attrazione indiscriminata di ogni intervento legislativo alla competenza esclusiva statale, escludendo a priori le competenze legislative regionali, nondimeno, nello specifico ambito dei contratti pubblici, l’uniformità di disciplina rappresenta, in quanto tale, un criterio da osservare, perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali. Anche se la disciplina dei contratti pubblici interseca molteplici interessi, tra cui obiettivi di protezione sociale, di tutela dei lavoratori, di sostenibilità ambientale, spetta al legislatore statale definire il punto di equilibrio tra la tutela della concorrenza e gli altri interessi pubblici meritevoli di protezione.
Il modello del rinvio, anche per gli appalti di servizi, alla contrattazione qualificata – delineato dall’art. 11 d.lgs. 36/2023 – pur non esaurendo il novero delle soluzioni possibili per dare attuazione ai principi del trattamento retributivo proporzionato e sufficiente, rappresenta, sotto il profilo del riparto della competenza legislativa, il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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