Il termine per controllare il possesso dei requisiti è perentorio?

04 Dic 2015
4 Dicembre 2015

Il T.A.R. si occupa del termine previsto dall’art. 48, c. 2 del Codice Appalti secondo cui: “La richiesta di cui al comma 1 (n.d.r. la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi) è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”. Il Collegio, in particolare, dà atto dei due diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi.

 Post del dott.  Matteo Acquasaliente

 

 

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