Illegittimità del bando di gara per violazione della normativa sui CAM
Il Consiglio di Stato ha affermato che l’impugnazione della lex specialis di gara, per violazione dell’art. 57, co. 2 d.lgs. 36/2023 - che rafforza l’obbligo di includere i criteri ambientali minimi (CAM) nei documenti progettuali e di gara - deve avvenire nell’immediato, nei termini perentori decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara nei casi: a) di totale mancata indicazione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara, venendo in rilievo un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; b) di mero rinvio al decreto di adozione dei CAM, qualora, a seconda della tipologia di servizio, lavoro o fornitura e dell’oggetto del contratto da stipulare, si concretizzi una grave carenza nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta; c) di indicazione non conforme al decreto di adozione dei CAM, se vi è la prova, fornita dall’operatore economico interessato, che le clausole abbiano la portata di precludere ogni utile partecipazione alla gara, ad esempio perché impositive di oneri manifestamente incomprensibili, ovvero del tutto sproporzionati rispetto ai contenuti della procedura, o ancora perché rendono la partecipazione irragionevolmente difficoltosa o addirittura impossibile.
L’onere di tempestiva impugnazione della lex specialis di gara violativa della disciplina in materia di CAM che determini l’impossibilità di formulare l’offerta risulta coerente con la ratio dell’obbligatorietà dei CAM stessi, da individuarsi nell’esigenza che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari”, nel diffondere l’occupazione “verde” e nell’esigenza della P.A. di razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. È altresì conforme ai principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, recepiti nell’art. 5 d.lgs. 36/2023, che configura un rapporto di tipo orizzontale tra cittadini e P.A. e comporta anche una responsabilizzazione dei primi, sia in seno al procedimento che con riguardo al processo. È infine in linea con il principio del risultato, che non va riguardato ponendolo in chiave antagonista con il principio di legalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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