Illegittimità di una clausola del bando di gara per irragionevolezza e parzialità dell’azione amministrativa
Nel caso di specie, nel contesto di un appalto pubblico per il servizio di noleggio di monopattini elettrici, il Comune-Stazione appaltante scriveva nel bando di gara che avrebbe assegnato fino a 5 punti in più all’operatore che avesse offerto minuti gratuiti di utilizzo dei monopattini al Comune stesso, senza porre un massimale o un meccanismo di verifica della sostenibilità dell’offerta.
Il TAR Palermo ha dichiarato questa illegittima perché adottata con eccesso di potere per irragionevolezza e in violazione dell’imparzialità amministrativa.
Senza la previsione di un massimale da offrire, o di altri determinati correttivi, il mancato introito commerciale derivante dalla messa a disposizione dei minuti di noleggio gratuito in favore dei dipendenti del Comune (necessari per vincere la competizione) verrebbe posto dall’impresa a carico della restante utenza che finirebbe per compensarlo – vertendo in regime di attività autorizzata e non di concessione – con un maggiore costo del servizio (e una minore attrattività dello stesso, con inefficacia dell’azione di incentivo della mobilità sostenibile).
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!