Garanzie partecipative nel contesto di una variante parziale al P.I.
Il TAR Veneto ha rigettato un ricorso ove si lamentava la violazione delle procedure di consultazione previste dell’art. 18 l.r. Veneto 11/2004, in quanto si trattava non dell’adozione del P.I. in relazione all’intero territorio comunale, ma di un suo parziale aggiornamento riguardante aree localizzate, rispetto alle quali - per la sua limitata portata - non emergeva la necessità di procedere ad una consultazione generale.
Né il ricorrente poteva fondatamente lamentare la violazione delle proprie garanzie partecipative, dal momento che il Comune prevedeva la riapertura del termine per la proposizione di eventuali osservazioni, ciò che vale ad assicurare il contraddittorio procedimentale, nel rispetto delle specificità proprie del procedimento di variante urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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