Immediata impugnabilità del bando di gara
Il TAR Veneto – adeguandosi alle conclusioni più volte ribadite dall’Adunanza Plenaria – ha affermato che, per regola generale, i bandi di gara e le lettere di invito devono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione.
Eccezionalmente si rinvengono alcuni casi in cui sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando di gara, in presenza delle cd. clausole escludenti, cioè quelle che specificamente impediscano all’operatore economico, in forza dei requisiti soggettivi previsti per l’ammissione, la sua partecipazione alla gara, oppure che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica e che quindi finiscano per impedire la formulazione di una offerta ponderata e consapevole.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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