Impugnabilità della gara di appalto per vizi riguardanti i “requisiti di esecuzione” del contratto da stipulare in seguito all’aggiudicazione
Recentemente il TAR Piemonte, in una propria sentenza, ha affrontato alcune questioni in materia di legittimazione ad impugnare gli atti di indizione di una gara di appalto. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il soggetto non partecipante può comunque impugnare direttamente l’atto anche per vizi riguardanti i c.d. “requisiti di esecuzione” qualora gli stessi siano oggettivamente impossibili. Con “requisiti di esecuzione” si devono intendere le obbligazioni che condizionano l’esecuzione dell’obbligazione principale discendente dal contratto da stipularsi.
Tale ragionamento si fonda sull’analogia delle rationes sottese all’impugnazione dei requisiti, comparate con l’ipotesi di impugnazione della clausola immediatamente escludente: in entrambi i casi il soggetto potenzialmente partecipante non prende parte alla gara sia per evitare uno spreco di risorse (al momento di presentazione della domanda ovvero di esecuzione post-aggiudicazione), sia al fine di tutelare la correttezza della gara di appalto.
Ne consegue che è inammissibile il ricorso presentato da un soggetto che non ha partecipato alla gara, qualora i “requisiti di esecuzione” non siano sostanzialmente impossibili da adempiere, ma solamente particolarmente gravosi per il privato.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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