La revisione prezzi (nel primo codice appalti)

15 Nov 2025
15 Novembre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 (cd. primo codice appalti), che prevede una clausola periodica di revisione prezzi, introduce obbligatoriamente una tutela non solo dell’appaltatore, ma anche a salvaguardia dell’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle PP.AA. non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, nonché quella di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. In applicazione di tale istituto viene quindi fissato un “nuovo” corrispettivo per le prestazioni oggetto del contratto, conseguente alla dinamica dei prezzi registrata in un dato arco temporale, con beneficio per entrambi i contraenti.

La periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l’alea relativa ai contratti di durata, in armonia con la disciplina di cui all’art. 1664 c.c. - che sebbene non applicabile ai contratti pubblici, esprime comunque un principio di ordine generale in materia negoziale - la quale impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, e che accorda la revisione solo per la differenza che ecceda il decimo del prezzo complessivo convenuto.

Nel caso di specie, non sussistevano i presupposti per la revisione dei prezzi in riferimento al contratto multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso alle PP.AA., ove la clausola della lex specialis di gara, liberamente accettata dall’operatore economico con la richiesta di partecipazione, pur fissando il quomodo, ovvero il criterio di calcolo, non era automatica quanto alla sua applicazione, essendo incerta nell’an e nel quando, rimessi ad un evento astrattamente futuro e incerto, legato a quanto nel corso del contratto la P.A. avrebbe stabilito.

Post di Alberto Antico – avvocato

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