La revisione prezzi, nel cd. secondo codice appalti
Il Consiglio di Stato ha affermato che nel sistema del d.lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi è consentita, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a d.lgs. cit., solo se prevista espressamente nei documenti di gara, con clausole chiare e precise e purché non sia modificata la natura del contratto. Non si possono applicare per analogia le norme speciali ed eccezionali emanate per l’emergenza covid-19, né la nuova disciplina sulla revisione dei prezzi introdotta dal d.lgs. 36/2023, che non vale retroattivamente.
Nella vigenza dell’art. 106 cit., la revisione del contratto è ammessa solo ove espressamente pattuita. Tale disciplina e la relativa interpretazione sono compatibili con il diritto europeo in quanto le direttive dell’UE in materia di appalti pubblici non ostano a norme di diritto nazionale che escludano la revisione dei prezzi dopo l’aggiudicazione del contratto.
In mancanza di un obbligo legale di previsione contrattuale della revisione dei prezzi dell’appalto, non ricorre il presupposto dell’inserzione automatica della clausola revisionale, in quanto il meccanismo previsto dall’art. 1339 c.c. presuppone una norma imperativa che consenta l’integrazione ex lege del contratto o la sostituzione della clausola difforme apposta dalle parti. Il previgente art. 115 d.lgs. 163/2006 consentiva la suddetta integrazione automatica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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