Project financing, piano economico-finanziario (PEF) e diritto intertemporale

15 Nov 2025
15 Novembre 2025

Il TAR Catania ha affermato che nel procedimento di project financing, l’atto con cui la Stazione appaltante conclude la prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, è immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.

La disciplina della procedura di project financing di cui all’art. 193 d.lgs. 36/2023, come novellata dal d.lgs. 209/2024 (cd. decreto correttivo), non si applica “ai procedimenti di finanza di progetto in corso” alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, ossia il 31.12.2024, intendendosi per “procedimenti in corso” le procedure per le quali è stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilità per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto.

Il piano economico-finanziario (PEF) rappresenta il fulcro della proposta progettuale, dal momento che consente alla P.A. di apprezzare la congruenza e l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto. Un suo vizio intrinseco si riflette fatalmente sulla qualità dell’offerta medesima, inficiandola.

Una proposta relativa alla realizzazione in “concessione” di lavori o servizi può considerarsi presentata all’ente concedente - in quanto completa dei suoi elementi qualificanti - allorquando essa contenga, unitamente agli altri elementi individuati dall’art. 193, co. 3 d.lgs. 36/2023, il PEF asseverato.

Il PEF non può degradare a elemento meramente integrativo successivo rispetto alla proposta, di cui ne qualifica (e, anzi, ne deve qualificare) fin dal principio il contenuto, anche al fine di rispettare le tempistiche della prima fase del project financing.

Laddove la presentazione del PEF asseverato sia avvenuta dopo il 31 dicembre 2024, trova applicazione la nuova disciplina prevista dall’art. 193 d.lgs. 36/2023, come emendata dal d.lgs. 209/2024, entrata in vigore il 31 dicembre 2024, dovendosi escludere che a tale data di entrata in vigore del decreto correttivo la procedura in oggetto potesse considerarsi già “in corso”.

Post di Alberto Antico – avvocato

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