La verifica di anomalia dell’offerta
Il Consiglio di Stato ha affermato che il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Il giudizio sull’offerta sospettata di anomalia è, quindi, incentrato sull’accertamento della serietà dell’offerta, desumibile dalle giustificazioni fornite dal concorrente, con la conseguenza che l’esclusione dalla gara può essere disposta solo se vi sia la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta.
Nel caso di specie, le giustificazioni fornite dall’aggiudicatario erano ritenute congrue, in particolare quanto alle spese generali, avendo egli dimostrato di avere acquisito un portafoglio lavori tale da consentirgli di distribuire le spese fisse d’impresa (aliquota delle spese generali) su più cantieri.
Post di Alberto Antico – avvocato
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