L’affidamento diretto di valore inferiore a € 40.000 nel cd. terzo codice appalti
L’art. 52, co. 1, I periodo d.lgs. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che tale autodichiarazione è sufficiente affinché la P.A. disponga l’affidamento: l’eventuale successivo accertamento della carenza, in concreto, in capo all’affidatario dei requisiti di partecipazione autodichiarati può rilevare esclusivamente nella fase successiva alla stipula del contratto d’appalto, quale causa di risoluzione dello stesso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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