L’affidamento diretto nel cd. terzo codice appalti

06 Nov 2025
6 Novembre 2025

Il TAR Lazio, Sede di Roma ha affermato che nelle procedure di affidamento diretto il d.lgs. 36/2023, pur prevedendo che la scelta dell’operatore è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, Allegato I.1), lascia fermo l’obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, co. 2: “in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”), di modo che tale scelta - pur eminentemente discrezionale - non sfugge al sindacato di legittimità del Giudice amministrativo, ove sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.

Ai fini del caso di specie, la delibera ANAC n. 1300/2016 – peraltro adottata nella vigenza del precedente codice (d.lgs. 50/2016) – non solo non impone per gli impianti sportivi “privi di rilevanza economica” la pubblicazione delle valutazioni comparative e delle ragioni dell’affidamento, ma all’opposto riconduce la gestione dei medesimi impianti nel genus degli appalti di servizi (e non anche delle concessioni di servizi) e, in particolare, nella species degli “appalti di servizi sociali”, suscettivi di essere affidati senza gara ove sotto soglia comunitaria.

Post di Alberto Antico – avvocato

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