Legittimazione ed onere di impugnazione diretta ed immediata del bando di concorso in capo al non concorrente
Il TAR Catania si inserisce nella questione sul potere/dovere del privato di impugnazione diretta e immediata del bando di gara, nel caso in cui non abbia partecipato alla relativa procedura ad evidenza pubblica.
La regola generale era stata posta dall’Adunanza Plenaria, da ultimo con la sent. 9/2014, nella quale si statuiva il difetto di legittimazione ad impugnare il bando di gara in capo al non partecipante, fatte salve però tre ipotesi: 1) erronea indizione della gara; 2) mancato esperimento della gara; 3) clausole del bando immediatamente escludenti, nel qual caso vi era un vero e proprio onere di impugnazione diretta ed immediata.
Su quest’ultima nozione, a fronte di un’interpretazione inizialmente estensiva della giurisprudenza, il Consiglio di Stato ne offriva una più restrittiva alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016). Per inciso, nel novembre 2017 è stato rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito sulla sussistenza dell’onere di immediata impugnazione del bando di gara per il caso di erronea adozione del criterio del prezzo più basso, in luogo di quello del miglior rapporto tra qualità e prezzo.
In attesa di una sua nuova pronuncia, il TAR Catania tiene fede all’orientamento espresso dalla medesima Adunanza Plenaria, nella sent. 1/2003, con la quale erano escluse dall’onere di immediata impugnazione le clausole del bando di gara attinenti al metodo di gara, al criterio di aggiudicazione e alla valutazione dell’anomalia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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