Titolarità dell’obbligo di messa in sicurezza dei luoghi inquinati da amianto in capo al Fallimento
In una propria recente sentenza in materia di rimozione di amianto, il TAR Piemonte, aderendo alla nuova linea giurisprudenziale seguita dal Consiglio di Stato, ha ritenuto sussistente la titolarità in capo al Fallimento dell’obbligo di messa in sicurezza dello stato dei luoghi già inquinati dal fallito, in quanto soggetto attualmente detentore del bene.
Peraltro il giudice amministrativo afferma anche che la messa in sicurezza dell’area contaminata (oggetto dell’ordinanza contingibile e urgente), rientra nel concetto di “precauzione”: non avendo questa natura né sanzionatoria né ripristinatoria, l’obbligo relativo è ascrivibile a chiunque abbia la detenzione del bene, a prescindere dalla sua effettiva responsabilità.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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