Limiti dell’interdittiva antimafia
Il TAR Piemonte evidenzia la provvisorietà del provvedimento di interdittiva antimafia, con dunque la necessità di contestualizzare gli elementi istruttori raccolti, anche se ci si trova in un ambito caratterizzato da ampia discrezionalità dell’Amministrazione. In caso contrario, vi è il rischio di trasformare la valutazione discrezionale in un giudizio di sfiducia dell’ordinamento nei confronti del soggetto completamente avulso da qualunque elemento probatorio.
È dunque necessario che vengano valutati i fatti nuovi sopravvenuti; i fatti precedenti possono essere presi in considerazione, ma solo se la P.A. dimostra che gli stessi continuano a produrre effetti nell’attualità.
Rimane comunque fermo che non si può affermare il superamento del pericolo di inquinamento mafioso sulla base solamente del mero trascorrere del tempo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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